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Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. A tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove” (D.M. 12 LUGLIO 2011, ARTICOLO 6).

Cosa ci dicono le Linee Guida in merito alle modalità e ai tempi di Verifica?

La scuola, in base allo specifico Piano Didattico Personalizzato del bambino/a deve considerare:

  • La valorizzazione del processo di apprendimento dell’alunno;
  • l’ adattamento dei tempi nelle prove scritte e predisposizione di verifiche scritte più brevi;
  • La facilitazione della decodifica;
  • La predisposizione di verifiche scritte strutturate;
  • La predisposizione di verifiche scritte scalari;
  • La predisposizione di verifiche scritte accessibili;
  • La valutazione più del contenuto che della forma;
  • La compensazione dello scritto con l’orale;
  • La pianificazione delle verifiche;
  • La gestione dei tempi nelle verifiche orali;
  • La valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale;
  • L’ uso di strumenti compensativi tecnologici ed informatici;
  • La valutazione delle lingue straniere;
  • Favorire un clima d’aula tranquillo.

E per quanto riguarda l’esame di stato?

La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonchè dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, – considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

È importante che tutto ciò che è scritto nel PDP (piano Didattico Personalizzato) del ragazzo venga rispettato ed adottato in sede di esame!

Perché è importante una”corretta” valutazione?

“La mission del sistema educativo e scolastico non può prescindere dalla formazione del soggetto nella sua interezza, in modo completo, armonico ed equilibrato, in una visione olistica, che considera l’individuo non come oggetto e mezzo per produrre ma come essere senziente, pensante, dotato di emozioni, che agisce acquisendo conoscenze e sapendole applicare in modo abile. Per questo nella fase valutativa è importante che l’insegnante fornisca un feedback educativo che valorizzi l’alunno senza penalizzarlo, attraverso la rilevazione degli elementi positivi contenuti nelle risposte, la considerazione degli aspetti che si possono migliorare e potenziare, l’attestazione dei risultati conseguiti, focalizzando l’attenzione sul lavoro svolto, senza sminuire il valore del soggetto in età evolutiva“.

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